Attività scudate, quando viene meno la riservatezza
Si può far cessare il regime di riservatezza dei conti e depositi scudati – e quindi smettere di essere soggetti all’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, D.L. n. 201/2011 – mediante semplice rinuncia comunicata all’intermediario, ma in forma scritta e con data certa; l’esibizione della dichiarazione riservata agli accertatori fa perdere il regime di riservatezza al rapporto con effetto dalla data di esibizione, a condizione che sia comunicata all’intermediario prima della data per il versamento dell’imposta; le commissioni e gli oneri fiscali gravanti sul rapporto segretato non sono soggetti all’imposta di bollo straordinario o speciale; è sanzionato l’intermediario che non effettua nei termini il versamento dell’imposta pur disponendo della provvista, ma è ammesso il ravvedimento operoso. L’intermediario preleva l’imposta anche dai conti ordinari del cliente, purchè “identicamente intestati”. Queste le più importanti conferme e precisazioni contenute nella circolare n. 29/E del 2012 che ha illustrato gli aspetti applicativi della neoistituita imposta di bollo speciale sulle attività segretate, che gli intermediari dovranno versare, per la prima volta il prossimo 16 luglio.
