Non punibilità e recidiva: la riforma mitiga le sanzioni tributarie

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Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi, provvedendo, entro 60 giorni, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di sanzioni integra così le cause di non punibilità e risolve anche il problema dalla recidiva, disponendo l’aumento della sanzione fino al doppio se, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione dell’atto ovvero all’inoppugnabilità dell’atto, si incorre in altra violazione della stessa indole. Importanti anche le riduzioni delle sanzioni in presenza di circostanze aggravanti e attenuanti.