Third Party Litigation Funding: quando è esente da IVA

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In tema di Third Party Litigation Funding, le prestazioni di servizio rese dalla Società hanno natura finanziaria e ove territorialmente rilevanti in Italia, sono da considerare esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 83 del 28 marzo 2024 con cui ha specificato che quanto agli obblighi di certificazione, trattandosi di prestazione esente, torna applicabile quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, del decreto IVA secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per le operazioni esenti.