Indennità aggiuntive di fine servizio: il trattamento fiscale
L’indennità aggiuntiva erogata dal fondo di previdenza ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a tassazione separata e è imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 91 del 12 aprile 2024.
