La riscossione del coobbligato solidale: tra tutela del credito erariale e diritto di difesa

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Secondo la normativa vigente, l’atto della riscossione può fungere da titolo per l’esecuzione nei confronti del soggetto con riferimento al quale è stato formato, ma anche nei confronti di quanti sono solidalmente coobbligati con costui. Per superare questa condizione, fortemente pregiudizievole, il decreto delegato sulla riscossione disciplina espressamente la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti, al fine di assicurare un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa: il concessionario non può procedere alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo nei confronti di un soggetto al quale non sia stata previamente notificata la cartella di pagamento e non può procedere a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale si procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.