Accise e immissione in consumo: chiarimenti sul significato di “caso fortuito”
La Corte di Giustizia UE (decisione 18 aprile 2024, C-509/22) ha chiarito per l’esistenza di un “caso fortuito” occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato (il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore) e, dall’altro lato, che quest’ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.
