Buono monouso se il luogo della prestazione di servizi è noto al momento dell’emissione

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Con la sentenza C-68/23 del 18 aprile 2024, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la qualificazione di un buono come “buono monouso” dipende unicamente dalle condizioni previste dall’art. 30-bis, punto 2, della direttiva IVA. Condizioni che comprendono quella secondo cui il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale il buono si riferisce, deve essere noto al momento dell’emissione del buono stesso, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.