IVA, le vendite all’asta di beni in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alla concessione di crediti su pegno
La Corte di Giustizia UE ha chiarito, con la decisione C-89/23, che l’art. 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia di IVA.
