Delegati alle vendite: come valutare l’obbligo di formazione

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In tema di elenchi dei professionisti delegati alle vendite, l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.