Pir Alternativi: come applicare l’imposta sostitutiva

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In tema di Pir Alternativi, con la risposta a interpello n. 117 del 28 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il soggetto tenuto all’applicazione dell’imposta è l’intermediario presso il quale lo strumento oggetto di conferimento è originariamente detenuto. Conseguentemente, qualora la costituzione del piano avvenga presso un altro intermediario, l’investitore dovrà comunicare all’intermediario tenuto all’applicazione della imposta sostitutiva, l’intenzione di conferire lo strumento in un PIR ai fini della determinazione del reddito, occorre fare riferimento al valore normale delle attività finanziarie alla data del conferimento.