Infruttuosità della procedura di concordato preventivo: come emettere la nota di variazione

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Con la risposta a interpello n. 126 del 3 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che poiché il concordato preventivo è stato avviato prima del 26 maggio 2021, tornano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto IVA ante riforma, sicché, ai fini dell’emissione della nota di variazione dovrà attendere l”infruttuosità” della procedura concorsuale. Pertanto, ove il debitore dovesse fallire, occorrerà fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.