SuperACE: l’utilizzo in compensazione del Credito non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 139/2024 del 21 giugno 2024, in considerazione dell’ampia previsione normativa che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui redditi” e alla sua ratio ispiratrice, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa». Il credito superACE è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte e pertanto l’utilizzo in compensazione non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità.