Fondi di investimento gestiti internamente: l’esclusione della costituzione non è discriminatoria
L’avvocato Generale nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2024 alla causa C-18/23 consiglia alla Corte di Giustizia Ue che non sussiste una discriminazione indiretta qualora il diritto nazionale in materia di investimenti non autorizzi la costituzione di fondi di investimento gestiti internamente, cosicché l’assoggettamento ad imposta dei redditi di fondi di investimento gestiti internamente riguarda unicamente i fondi di investimento stabiliti all’estero gestiti internamente, i quali vengono dunque tassati come tutte le altre entità.
