Atti di conciliazione e di accertamento con adesione: il versamento degli interessi passivi

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Con la risposta a interpello n. 172 del 20 agosto 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione, è stato statuito che la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.