Redditi diversi anche le plusvalenze da cessioni del palladio

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Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Tuir, da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. Ciò tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell’ambito oggettivo della lettera c­ter), del comma 1, dell’articolo 67 del Tuir, all’oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo.

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