Schema d’atto senza sospensione feriale dei termini
Lo schema d’atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, non può beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito. Risulta, invece, applicabile la sospensione – dal 1° agosto al 4 settembre – dei termini per trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
