I rimborsi assicurativi delle spese mediche sono detraibili: perché scomodare (anche) la Cassazione?

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La detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie deve applicarsi non solo in caso di anticipazione da parte del contribuente, cui faccia seguito il rimborso dell’assicurazione, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall’assicuratrice: a condizione che i relativi premi assicurativi versati dal contribuente non abbiano formato oggetto di alcuna forma di deduzione fiscale. Logica inoppugnabile del “principio di diritto” enunciato dalla Cassazione che si fonda sul preciso disposto normativo dell’art. 15 TUIR. Ciò che stupisce, leggendo la sentenza, non è tanto che l’Agenzia delle Entrate abbia sentito il dovere di chiedere l’intervento della Cassazione, quanto che le Commissioni di primo e di secondo grado si siano pronunciate respingendo entrambe il ricorso del contribuente: forse, vien da dire, neppure leggendo la norma del TUIR! Sarebbe interessante sapere, da qualche report ufficiale, quale sia il costo che la collettività deve sopportare per ogni contenzioso tributario spesso inutile, come questo.

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