Servizi rese tramite mezzi elettronici: i chiarimenti sul luogo di prestazione
Con le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE rese nella causa Causa C‑101/24 è stato chiarito che l’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla fornitura, prima del 1º gennaio 2015, per via elettronica, di prestazioni di servizi consistenti nella messa a disposizione di programmi per elaboratore (applicazioni mobili) nonché di servizi aggiuntivi, per il tramite di un portale (app store), con la conseguenza che il soggetto passivo che gestisce l’app store viene trattato come se avesse ricevuto tali prestazioni di servizi dalla sviluppatrice e le avesse fornite ai destinatari finali.
