Iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari: il calcolo dell’anzianità di partecipazione
Con la risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell’aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l’aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.
