Iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari: il calcolo dell’anzianità di partecipazione

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Con la risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell’aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l’aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.

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