Crediti inesistenti e non spettanti: la certificazione determina la nullità dell’atto di recupero

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L’atto di indirizzo del MEF in materia di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti affronta il tema della certificazione, di cui il contribuente si deve dotare, al fine di “favorire la fruizione dei crediti d’imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall’impresa”. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: se il contribuente si dota di una certificazione, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l’attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l’unico profilo della qualificazione dell’investimento, potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità.

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