Sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa a carattere penale: non può essere limitato il controllo giurisdizionale
In ragione della direttiva IVA, con decisione del 3 luglio 2025 resa nella causa C605/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che non è ammissibile una normativa che limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.
