Contraddittorio preventivo: accesso al fascicolo e osservazioni sullo schema d’atto. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

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Nuove modifiche in arrivo di significativa rilevanza dal punto di vista strutturale/ordinamentale per lo Statuto dei diritti del contribuente dal decreto Correttivo ter della riforma fiscale. Viene previsto che il termine assegnato al contribuente nel contraddittorio preventivo per la presentazione delle osservazioni allo schema di atto è comprensivo anche della richiesta per accedere ed estrarre copia di documenti contenuti nel fascicolo. E che il termine di 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni deve intendersi complessivamente: con la conseguenza che il contribuente che intenda esaminare ed acquisire atti del fascicolo deve accelerare al massimo tale richiesta. Si tratta di proposte di modifica da apprezzare? Il “bicchiere” può essere “mezzo vuoto” o “mezzo pieno”, a seconda della “tattica” che ciascun difensore riterrà di dover praticare.

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