Incompatibilità con la professione: in quali casi?

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Con il pronto ordini nn. 34 e 42 dell’1 agosto 2025, il CNDCEC ha chiarito che la circostanza che l’iscritto detenga formalmente una quota della società ad esempio pari a “solo” un terzo del capitale non esclude automaticamente l’esistenza di un interesse economico prevalente, laddove siano provati i rapporti giuridici con i titolari delle altre partecipazioni e l’influenza dell’iscritto su di essi, specie se non risultano altre fonti di reddito significative o se vi è un forte coinvolgimento gestionale e operativo nell’attività della società.

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