Società madri-figlie di Stati membri diversi: IRAP e imposizione sui dividendi
Con una decisione dell’1 agosto 2025 la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che non è ammissibile una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a) dell’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione.
