Contraddittorio: termine unico per controdeduzioni e accesso agli atti

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Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) contiene anche alcuni interventi per il settore dell’accertamento. Il decreto chiarisce, in primo luogo, che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine che l’Ufficio deve assegnare al contribuente, non inferiore a 60 giorni, è un termine unico sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti. Ulteriori modifiche riguardano l’autotutela obbligatoria. Cosa cambia?

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