Dati pubblicati nell’Albo: quando è possibile oscurare la residenza dell’iscritto
Con il pronto ordini n. 28 del 2025, il CNDCEC ha evidenziato che il dato della residenza dell’iscritto può essere omesso a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l’iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l’interesse della collettività a conoscere i dati dell’Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull’esigenza di riservatezza del singolo iscritto.
