Crediti d’imposta inesistenti: dal MEF due fondamentali precisazioni

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Il concetto di credito inesistente può derivare unicamente dalla norma istitutiva del credito d’imposta o dalle fonti normative secondarie espressamente richiamate dalla stessa. La certificazione per attestare l’individuazione degli investimenti già effettuati e quelli ancora da effettuare, al fine di farne riscontrare la compatibilità con l’ammissibilità al beneficio fiscale, comporta la nullità delle eventuali contestazioni del fisco. Sono le due (fondamentali) precisazioni fornite dall’atto di indirizzo del MEF in materia di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti.

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