Fusione e riporto delle perdite: test di convenienza tra valore economico e valore contabile del patrimonio netto

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L’art. 172 TUIR, che disciplina gli effetti fiscali delle operazioni di fusione, è stato modificato prevedendo che l’ammontare complessivo delle perdite riportabili non può superare il valore economico del patrimonio netto, determinato da una perizia giurata di stima. Se la perizia non viene prodotta, il limite quantitativo delle perdite riportabili è costituito, come nel regime previgente, dal valore contabile del patrimonio netto. Questo consente al contribuente una valutazione di convenienza

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