Assistenza sanitaria integrativa: il trattamento fiscale

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Con la risposta a interpello di consulenza giuridica n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tenuto conto che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.

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