Accise sull’energia elettrica: esclusioni, riduzioni ed esenzioni
Con D.M. 10 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità attuative di alcune disposizioni del Testo Unico accise, come modificato ad opera del D.Lgs. n. 43/2025 revisione delle accise in attuazione della legge delega fiscale), con particolare riferimento ai casi di esclusione dal campo di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica, nonché alle disposizioni per l’applicazione di aliquote ridotte o di esenzioni. In caso di uso promiscuo dell’energia elettrica, ove la medesima energia sia fornita a un consumatore finale attraverso un unico punto di prelievo, si applicano aliquote di accisa differenti, ridotte o anche esenzioni e esclusioni.
