Esenzione per imposta di successione anche per trasferimenti di altre quote sociali
Con la risposta interpello n. 116 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione ex art. 3, comma 4ter, D.Lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietariosocio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.
