Esenzione dall’accisa armonizzata: il significato di “prodotti non destinati al consumo umano”

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Con la decisione dell’8 luglio 2026, causa C‑381/25, il Tribunale UE ha stabilito che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.

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