Decreto di pagamento in favore dell’avvocato e dell’ausiliario del magistrato: i termini di opposizione
Con una circolare del 25 luglio 2026 il Ministero della Giustizia ha chiarito che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni che decorrono dalla notifica del provvedimento; indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento.
