Tirocino commercialisti: scadenza quinquennale senza deroghe

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Con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, il CNDCEC ha confermato il termine quinquennale di validità del tirocinio per la professione di dottore commercialista, senza che possano assumere rilevanza eventuali cause di forza maggiore. L’art. 6, comma 12, D.P.R. n. 137/2012 non contempla alcuna ipotesi di deroga al termine quinquennale di efficacia del tirocinio svolto, né attribuisce all’Ordine (o ad altro soggetto) alcun potere di valutare/autorizzare proroghe o sospensioni del termine in relazione a circostanze individuali o a situazioni di forza maggiore.

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