Esenzione dall’imposta sulle società: quando non costituisce aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-477/25, l’Avvocato Generale della Corte di Giustiza dell’UE ha evidenziato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale concedendo agli enti di servizi di pubblica utilità esenzioni dall’imposta sulle società e dall’imposta sulle attività produttive non conferisce un vantaggio selettivo e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato.
