Il tramonto del divieto di integrazione “postuma” della motivazione

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Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria, entro i termini di decadenza dei poteri di accertamento e in assenza di una sentenza definitiva sull’atto impositivo, può legittimamente annullare l’atto, sia per vizi formali che sostanziali, sostituendolo con uno nuovo, recante anche una maggiore pretesa. All’Ente impositore viene così riconosciuto un potere di autotutela sostitutiva molto esteso, con potenziali ricadute anche sul divieto di integrazione “postuma” della motivazione del provvedimento tributario. Quali sono le criticità derivanti da tale arresto giurisprudenziale in relazione proprio all’obbligo motivazionale dei provvedimenti fiscali? Le Sezioni Unite hanno superato il divieto di integrazione “postuma”?

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