Autotutela obbligatoria: accesso al giudice oltre i 60 giorni

Condividi

L’autotutela obbligatoria, introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, assume rilievo quale strumento di “recupero” della tutela giurisdizionale nei casi di superamento dei termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’accertamento). Nelle fattispecie contemplate dall’art. 10-quater dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212/2000), il contribuente può attivare il rimedio dell’autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Il diniego, espresso o tacito, all’autotutela obbligatoria è poi impugnabile dinanzi al giudice tributario: l’istituto consente così, in via eccezionale, di superare gli effetti preclusivi tipici del decorso dei 60 giorni dalla notificazione dell’atto, recuperando la tutela giudiziale contro l’accertamento non impugnato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *