Esenzione dall’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale: in quali casi

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Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decreto­legge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto­legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

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