Ogni cosa (quasi) al suo posto, parte prima: la Consulta respinge l’attacco all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000

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Con la sentenza n. 50 del 2026, la Corte costituzionale respinge il primo attacco all’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, sancendone la legittimità costituzionale e stabilendo l’importante principio secondo cui l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciata a seguito di dibattimento opera anche con riferimento ai fatti materiali oggetto di valutazione di cui non è stata data compiuta dimostrazione in ambito penale, così da indurre il giudice ad assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Anche se l’importante principio, per il vero, è poi discutibilmente circoscritto con riferimento al caso in cui vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche e all’evenienza in cui l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, resta che la pronuncia costituisce un buon viatico per le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno la possibilità di dichiarare l’infondatezza della tesi secondo la quale l’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 opererebbe esclusivamente con riguardo alle sanzioni tributarie, consentendo in tal modo al giudice tributario di (ri)valutare le questioni fattuali già esaminate nel giudizio penale per decidere se l’imposta sia comunque dovuta.

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