Base imponibile IVA delle permute a costo complessivo, ma di chi?
Le nuove disposizioni in materia di base imponibile IVA nelle permute hanno lo scopo di allineare la disciplina nazionale all’acclarata diversa interpretazione della direttiva IVA che poggia sull’art. 73 (e non, invece, salvo limitate eccezioni, sull’art. 80). Il costo complessivo da considerare dovrebbe essere quello che la controparte (l’avente causa) è disposta a pagare (in natura o con eventuale conguaglio in denaro) per acquisire quanto oggetto della permuta (e viceversa l’altra controparte). Non necessariamente (non sempre, quantomeno) si tratta del costo contabile del singolo “dante causa” e non pare altresì possibile, con il nuovo impianto, trascurare l’effetto di eventuali conguagli, in ossequio al principio del “valore soggettivo”, ovvero che fa base imponibile tutto ciò che il beneficiario è disposto a sostenere come costo complessivo (corrispettivo) per ottenere il bene o il servizio in permuta. In tale logica, in mancanza di conguaglio, la base imponibile dovrebbe essere rappresentata dal maggiore dei costi emergente dal confronto delle parti, con tutte le criticità e gli imbarazzi legati al fatto di dover rendere edotta la controparte dei propri costi e margini. Alcune auspicabili migliorie al testo normativo sono state a tal riguardo suggerite da Assonime e da Confimi Industria nel corso delle audizioni al Ddl 1852 di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 38/2026).
