Ricostruzione della sede dell’APS: quando è opera di urbanizzazione secondaria
Con la risposta a interpello n. 150 del 22 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riconducibilità o meno della costruzione dell’immobile destinato ad ospitare la nuova sede dell’associazione di promozione sociale fra le opere di urbanizzazione secondaria, attesa la tassatività dell’elenco di cui all’art. 16 del Testo Unico dell’edilizia, è subordinata alla qualificazione dello stesso immobile come delegazione comunale, vale a dire come sede decentrata di uffici comunali al servizio diretto della collettività.
