Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni

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Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società che esercita un’attività economica, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi di tale disposizione.

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