Interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 185 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualificazione di ”interessi moratori,” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.
