Per le imprese sociali non costituite in società ammessa solo l’esenzione IVA

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Il D.Lgs. n. 186/2025 ha escluso dal perimetro applicativo dell’esenzione IVA le imprese sociali costituite sotto forma di società. Le imprese sociali costituite in altro modo (molte, ad esempio, sono fondazioni) possono invece fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter, dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità con l’aliquota del 5%.

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