L’assoluzione penale del contribuente obbliga l’autotutela tributaria sugli stessi fatti

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Il giudicato penale dibattimentale assolutorio di cui all’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, che ha statuito su fatti che integrano anche, in tutto o in parte, i fatti costitutivi della pretesa impositiva, determina la manifesta illegittimità dell’atto che la reca, obbligando conseguentemente l’Agenzia delle Entrate a provvedere al suo annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, come interpretato, ex art. 117, comma 1 Cost., alla luce dei principi CEDU del ne bis in idem e della presunzione d’innocenza.

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