Eccedenza di IRM: la cessione infragruppo

Condividi

In tema di eccedenza di IRM, Con la risposta a interpello n. 180 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile trasferire le eccedenze di ”credito ulteriore” all’interno del Gruppo, tra i soggetti esteri, nonché tra questi ultimi e la stabile organizzazione italiana. Ciò in quanto ciascuna delle entità agisce come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello dichiarativo 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche. Conseguentemente, ciascuna entità è titolare di un proprio ”credito ulteriore” maturato in base all’attività svolta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *