Utili extracontabili, la riforma del decreto Omnibus non è retroattiva

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Il decreto Omnibus limita in modo significativo l’estensione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nell’accertamento delle società di capitali a ristretta base partecipativa, impedendo all’Amministrazione finanziaria di presumere distribuiti ai soci redditi derivanti dal mero recupero a tassazione di costi effettivi ancorché indeducibili. Ma il passaggio chiave dell’ordinanza n. 26234 del 5 ottobre 2026 della Corte di Cassazione riguarda la natura giuridica dell’art. 23, D.Lgs. n. 148/2026 e la sua applicabilità nel tempo: la norma è innovativa, e non interpretativa, e non ha efficacia retroattiva. Ne risulta una tutela asimmetrica: per il futuro, i costi effettivi indeducibili non alimenteranno più la presunzione; per il passato, il contribuente deve ancora confrontarsi con l’orientamento secondo cui anche una ripresa fiscale di un costo indeducibile, ma non inesistente, venga trasformato in un dividendo presunto.

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